Lo Studio De Nuccio, ha da sempre accolto con grande favore l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, a tutela dei non abbienti, considerandolo un baluardo di alta democrazia.
Non vi è dubbio, infatti, che già da tempo si registra un deficit di democrazia all’interno del processo, cristallizzando, di fatto, l’esistenza di due diversi processi: uno, garantito per i cittadini in grado di sopportare i costi necessari per una forte ed effettiva difesa; l’altro, per i cittadini meno abbienti e più bisognosi – in cui si verifica una grave compromissione dei diritti difensivi fondata esclusivamente su ragioni di censo.
Abbattere tale disparità di trattamento a garanzia del più alto fine della “giustizia”, è ciò che ha spinto l'Avv. De Nuccio a patrocinare le difese dei “deboli” a spese dello Stato, ritenendo che tale scelta conferisca nobiltà alla funzione dell’avvocato.
La persona non abbiente può essere difesa ovvero può essere rappresentata da un avvocato iscritto nell’ elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, tenuto presso il Consiglio dell’Ordine del Foro di appartenenza.
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve avere un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 12.838,01.
Il reddito che si prende in considerazione ai fini dell’ammissione a tale beneficio è quello risultante dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare e, pertanto, alla somma di € 12.838,01 dovranno aggiungersi ulteriori € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono necessari i seguenti documenti: